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Illecito sportivo, frode, doping, responsabilità penale della violenza sportiva
Ambiti e modalità applicative dell'illecito sportivo. La frode sportiva e le pene accessorie. Il doping. La responsabilità penale della violenza sportiva.
Sulla scia del fenomeno del calcio-scommesse degli anni ’70, che causarono non pochi imbrogli nello svolgimento delle competizioni sportive, sorse l’esigenza di regolamentare tale fatto delittuoso, sia da un punto di vista sportivo che ordinario. L’unica legge allora attuabile era quella per la configurazione del reato di truffa ma, ben presto, ci si rese conto che l’applicabilità di tale ipotesi delittuosa presentava delle problematiche. Si ritenne dunque di adottare, con legge n.401 del dicembre 1989, la regolamentazione del reato di frode in competizioni sportive. Questo reato si configura nell’ipotesi in cui, qualunque soggetto collegato ad una società e capace di determinarne il comportamento, si faccia carico di turbare (o di provare a turbare) il naturale svolgimento di una competizione. E, se a livello sportivo, dette sanzioni, possono colpire solo individui direttamente riconducibili alla società, da un punto di vista penale, vi è la persecuzione di chiunque, in qualsivoglia ruolo, provi o riesca a turbare lo svolgimento della competizione, al fine di conseguire un vantaggio.
Pene accessorie nel delitto di frode
Alla condanna per delitto di frode in competizione sportiva, consegue, quale pena accessoria, il divieto di accedere ai luoghi dove, tali manifestazioni, si svolgono anche nel solo ruolo di spettatore. Ulteriore pena comminabile è l’interdizione dagli uffici direttivi delle società sportive.
Il doping
La legge italiana vieta l’uso personale, la produzione e la messa in vendita di sostanze stupefacenti, rientrano in questa definizione le sostanze dopanti. Il CONI già dal 1988, intese disciplinare l’uso di dette sostanze e della pratica del doping, stabilendo diverse sanzioni da applicare in caso di inosservanza. Tale regolamentazione poggia sui principi secondo cui, il doping, contravviene all’etica dello sport ed ai suoi principi di lealtà e correttezza. Nel 1997 venne istituito il Coordinamento Centrale delle attività antidoping, la commissione scientifica e la commissione d’indagine finalizzate ai controlli ordinari e a sorpresa, alla ricerca scientifica ed alla repressione.
Responsabilità penale della violenza sportiva
Ogni attività sportiva presenta dei rischi nella sua pratica, rischi di lesione o addirittura di morte che, a volte, possono configurarsi in ipotesi di reato. Al fine di ben stabilire il confine fra rischio insito nella pratica sportiva e lesione, si è inteso dividere gli sport in due categorie. Nel primo gruppo rientrano quelle discipline in cui non è previsto contatto fisico fra gli atleti, al secondo appartengono quelle che ammettono forme di violenza nei confronti degli altri partecipanti. Per gli sport appartenenti al primo gruppo non vi sono particolari difficoltà di regolamentazione, poiché, non essendo previsto contatto fisico (ancor meno violento) qualora si verifichi è automatica la configurazione di reato. Naturalmente, anche in queste discipline, si terrà conto del rischio consentito, comunque circoscritto a determinati limiti, al superamento dei quali, intercorre la colpa. E’ il caso in cui, un fallo, oltre che essere volontario, viene portato all’indirizzo avversario con tale forza, da lasciar prevedere l’entità della lesione provocabile. O ancora se il suddetto fallo avviene in condizioni di gioco fermo o in un’area del campo lontana dall’azione di gioco.
I reali problemi interpretativi insorgono per quegli sport come il pugilato o le arti marziali, in cui il contatto è previsto in maniera piuttosto violenta. Anche in questi casi, la condotta agonistica, non deve essere tale da creare situazioni di pericolo incompatibili con le finalità e la disciplina sportiva. Lo stesso discorso si applica nei casi in cui, i danneggiati, non sono gli avversari, ma gli spettatori. Ad esempio nel corso di competizioni motoristiche o automobilistiche. In questi casi, infatti, i corridori sono tenuti al rispetto del codice della strada, salvo che non sia stato previsto un adeguato servizio di vigilanza e segnalazione lungo il percorso ovvero le competizioni si svolgano in circuito. Tuttavia, anche in queste situazioni, il pilota deve osservare le limitazioni imposte alla gara, al fine di scongiurare eventuali incidenti. Qualora il suo comportamento violi dette limitazioni, sia negligente o imprudente, con conseguenze lesive nei confronti di terzi, si configurerà il reato.
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