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Responsabilità di organizzatori e gestori di impianti sportivi
Responsabilità degli organizzatori e dei gestori di impianti sportivi, la violenza negli stadi, la responsabilità civile e penale degli ufficiali di gara.
Anche l’organizzatore di un evento sportivo può essere ritenuto responsabile di fatti dannosi occorsi al pubblico o agli atleti. In quest’ultimo caso, la sua responsabilità, può essere dovuta a diverse circostanze: alla pericolosità dei mezzi, all’inadeguatezza degli atleti, all’inadeguatezza dei luoghi dove si svolge la competizione.
Nel caso in cui l’organizzatore fornisca gli strumenti per eseguire la prestazione (asta per il saltatore, fioretto per lo schermidore ecc.) sarà ritenuto responsabile se, in seguito all’inadeguatezza di questi strumenti, cagionerà un danno. Sono fatti salvi i casi in cui non era prevedibile un dato sviluppo o il caso in cui l’atleta sostituisca le attrezzature. L’organizzatore sarà ritenuto responsabile anche qualora le condizioni psico-fisiche dell’atleta non siano adeguate al tipo di manifestazione, ovviamente solo nei casi in cui è fatto obbligo a costui di accertarsene preventivamente. Ben più grave è il caso in cui le strutture predisposte per lo svolgimento della manifestazione risultino inidonee. Per il regolare e felice esito di ogni manifestazione, risulteranno di particolare rilevanza la puntuale osservanza delle prescrizioni di pubblica sicurezza ed il rispetto delle regole federali.
La responsabilità degli organizzatori è poi di natura contrattuale nei confronti degli spettatori paganti, assumendo l’obbligo, nei confronti di questi ultimi, di fornire un posto idoneo e che non esponga a pericoli di incidenti.
Il tentativo da parte degli organizzatori di alleggerirsi dalle proprie responsabilità facendo sottoscrivere ai partecipanti clausole di esonero, è da ritenersi nulla.
Per concludere diremo che, eventuali danni derivati dalla pratica agonistica, ricadono su coloro che vi si dedicano solo se rientrano nella normale alea di rischio.
Come è facile prevedere, anche la gestione di impianti sportivi può dar luogo all’insorgere di responsabilità a carico, ovviamente, del gestore stesso che dovrà garantire idoneità e sicurezza degli impianti.
La violenza negli stadi
Con l’intento di arginare la violenza negli stadi, è stata emanata la legge n. 401/1998 che prevede una serie di misure che rispecchiano anche un’opzione a livello internazionale. Tali misure possono prevedere il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive nonché ai luoghi di transito di coloro che partecipano o assistono alla competizione. A tali norme, il questore, può aggiungere l’imposizione di comparire negli uffici di polizia in orario compreso nel periodo di svolgimento delle manifestazioni sportive.
Quest’ultima iniziativa ha sollevato notevoli polemiche circa la costituzionalità della misura restrittiva della libertà personale. Polemiche fugate dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto tale provvedimento atto idoneo al controllo dell’osservanza del provvedimento.
Responsabilità penale e civile degli ufficiali di gara
E’ già stato ampiamente chiarito il ruolo ed il potere dell’arbitro nella ricerca di un regolare svolgimento della competizione. Resta da stabilire se, e in che misura, l’arbitro, può essere ritenuto responsabile per eventi lesivi causati da comportamento negligente. Per ogni disciplina è previsto più d’un intervento arbitrale, al fine di appurare anche che, gli attrezzi, e gli abbigliamenti, siano idonei e conformi alle disposizioni regolamentari. L’arbitro ha il potere di sospendere o sanzionare eventuali irregolarità. E’ dunque evidente che, l’inosservanza di tali regole da parte sua (derivanti da ignoranza o imperizia) pone l’arbitro in una condizione di colpevolezza, nell’ipotesi si configurasse un danno o una lesione. Più semplice diviene rilevare la responsabilità del giudice di gara che, ad esempio, non interrompe tempestivamente un incontro di boxe nonostante la manifesta superiorità di uno dei due avversari. Pressoché impossibile, invece, risulta stabilire il grado di colpa di un arbitro che omette sanzioni individuali a carico di un atleta che, insistendo in un gioco duro, finisce col causare un incidente all’avversario. Questo perché è difficile accertare la presenza di un nesso di causalità fra le cose.
In base ai suoi compiti amministrativi, nel caso in cui ad esempio rediga un verbale di gara indicando erroneamente un atleta anziché un altro, cagionando un grave danno a quest’ultimo, è tenuto al risarcimento solo se viene dimostrata la sua malafede.
Concludendo va ricordato che, all’arbitro, è richiesto l’obbligo di tenere un comportamento adeguato alla sua funzione, indipendentemente al ruolo da esso rivestito nel corso di una manifestazione, fosse anche di semplici spettatori.
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